Prodotti Extra-UE: obbligo di motivazione rafforzata per la Stazione Appaltante

MASSIMA

L’obbligo motivazionale rafforzato di cui all’art. 170, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si considera assolto se l’ente aggiudicatore fornisce un’adeguata giustificazione della scelta di non escludere detta offerta, basata sulla rispondenza agli standard qualitativi ed economici e sulle garanzie offerte dal produttore.

È legittima la conseguente aggiudicazione se le censure mosse avverso tale motivazione risultano generiche e non idonee a inficiare la ragionevolezza della valutazione operata dalla stazione appaltante

IL CONTENUTO DELLA SENTENZA

Il TAR è tornato a pronunciarsi sulla delicata questione delle offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi negli appalti pubblici, specificatamente nei settori speciali.

Il caso riguardava l’aggiudicazione di una fornitura di autobus elettrici, precedentemente annullata dalla stessa Sezione (sentenza n. 21202/2024) per difetto di motivazione sulla mancata esclusione di un’offerta con beni prodotti per oltre il 50% in Cina, in violazione dell’art. 170 del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti).

In seguito alla riedizione del potere da parte della stazione appaltante, che ha nuovamente aggiudicato la gara alla medesima impresa dopo aver richiesto chiarimenti, la società seconda classificata ha proposto un nuovo ricorso.

Il TAR ha tuttavia respinto quest’ultimo gravame, chiarendo alcuni importanti principi:

Provenienza Extra-UE Pacifica: nessun accertamento ulteriore

Se la circostanza che l’offerta abbia ad oggetto un bene prevalentemente prodotto in un Paese extra-UE (nel caso di specie, la Cina) è già stata accertata ed è pacifica tra le parti (anche a seguito di un precedente giudizio), la stazione appaltante non è tenuta a richiedere nuovamente all’offerente la percentuale esatta di componentistica extra-comunitaria. L’accertamento sulla percentuale si considera già espletato.

Onere motivazionale rafforzato per l’ammissione

In tali casi, l’art. 170, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante un “onere motivazionale aggravato“. Essa deve debitamente motivare le ragioni per cui ha deciso di non respingere l’offerta, valutandone la rispondenza agli standard qualitativi ed economici richiesti e le garanzie offerte dal produttore (ad esempio, in termini di processi produttivi, organizzazione del lavoro e rispetto dell’ambiente).

Nessuna illegittimità delle valutazioni tecniche per la mera provenienza dei prodotti da un paese terzo

Le censure della parte ricorrente devono essere specifiche e non limitarsi a contestazioni generiche sull’opportunità della scelta della stazione appaltante o sulla presunta maggiore competitività dell’offerta dovuta ai minori costi di produzione nel Paese terzo. La ricorrente deve, invece, puntualmente contestare l’attendibilità dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria o l’illogicità della valutazione positiva effettuata dalla commissione di gara.

CONCLUSIONI

In conclusione, il TAR Lazio ha ribadito che, una volta assodata la prevalente origine extra-UE dei prodotti offerti, il focus si sposta sulla robustezza della motivazione con cui la stazione appaltante giustifica la mancata esclusione, nel rispetto del principio del “apply or explain” di derivazione comunitaria.

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