Applicazione della qualificazione semplificata per lavori di importo inferiore a € 150.000 alle singole categorie scorporabili, non all’importo complessivo dell’appalto.

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000 dimostrando i requisiti di capacità tecnica e organizzativa in modalità semplificata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

La soglia di € 150.000 prevista dall’articolo 28, comma 1, dell’Allegato II.12 è riferita alle singole categorie scorporabili di lavori, e non all’intero valore complessivo dell’appalto.

Questa interpretazione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul previgente articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, e con il principio di accesso al mercato sancito dagli articoli 3 e 4 del “nuovo” codice dei contratti pubblici5.

La modalità semplificata di attestazione dei requisiti per lavori sotto la soglia di € 150.000 non pregiudica di per sé la “buona qualità ed affidabilità nella riuscita” degli interventi

Pertanto, il possesso dei requisiti per l’esecuzione di lavori rientranti in una categoria scorporabile il cui importo sia inferiore a € 150.000 può essere dimostrato con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12

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