Contributo unificato nel rito appalti: niente costi ulteriori per i motivi aggiunti se non ampliano l’oggetto della controversia

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione V Civile, n. 5969/2025, depositata il 6 marzo 2025) ha ribadito un importante principio in materia di contributo unificato nei processi amministrativi.

Secondo i giudici di legittimità, il pagamento di un ulteriore contributo non è dovuto per la presentazione di motivi aggiunti qualora questi non comportino un “considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già pendente”.  

Il caso specifico

La vicenda trae origine da un contenzioso davanti al TAR del Friuli Venezia Giulia, dove una società aveva presentato motivi aggiunti avverso un invito al pagamento del contributo unificato.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia aveva dato ragione alla società, escludendo che i motivi aggiunti avessero ampliato il petitum originario.  

La decisione della cassazione

La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

La Cassazione ha sottolineato come, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-61/14, Orizzonte Salute), il presupposto per l’imposizione di un nuovo contributo risieda nell’effettivo e “considerevole ampliamento del thema decidendum“.  

Nel caso di specie, è stato accertato che i motivi aggiunti non avevano introdotto nuove domande né ampliato significativamente l’oggetto del giudizio iniziale.

Anzi, uno degli atti che aveva dato origine ai motivi aggiunti era una “nota di osservazioni generali” dell’amministrazione, redatta in risposta a una richiesta istruttoria del TAR e, pertanto, priva di autonoma efficacia lesiva e non direttamente impugnabile.

I motivi aggiunti, in sostanza, si configuravano come ulteriori specificazioni di censure già sollevate.  

Principio di diritto

La Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini del pagamento del contributo unificato, non è tanto la distinzione formale tra motivi aggiunti “propri” (nuove ragioni a sostegno di domande esistenti) e “impropri” (impugnazione di nuovi provvedimenti connessi) a rilevare, quanto piuttosto l’effettivo impatto sull’ampiezza della controversia.

Se i motivi aggiunti non determinano un allargamento sostanziale del contenzioso, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo.  

Viene inoltre evidenziato che, in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti, e la nuova formulazione normativa (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 209) contempla ora l’esclusione del pagamento del contributo unificato in tali circostanze.

Carrello