Parere di precontenzioso ANAC 30.4.2025 n. 170
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è recentemente intervenuta su una questione centrale negli appalti pubblici. Con il parere di precontenzioso n. 170 del 30 aprile 2025, ha chiarito la corretta applicazione del ribasso percentuale offerto dai concorrenti. Il focus è su situazioni in cui la lex specialis di gara distingue una quota di importo ribassabile da costi non soggetti a ribasso, come quelli per la manodopera. Questo parere evidenzia l’importanza della chiarezza dei documenti di gara e il principio di autoresponsabilità degli operatori economici.
Il Contesto della Controversia: L’Errata Interpretazione del Ribasso
La vicenda trae origine da un’istanza presentata dalla società Open Clean S.r.l. L’impresa contestava l’aggiudicazione di una procedura aperta telematica, indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’appalto, del valore di oltre 1,1 milioni di euro, riguardava il servizio quadriennale di pulizia. Open Clean S.r.l. riteneva che la stazione appaltante (SA) avesse commesso un errore. Secondo l’istante, il ribasso offerto (29,80%) doveva essere applicato all’intero importo a base di gara (€ 1.141.627,64). La SA, invece, lo aveva applicato solo sulla quota “ribassabile” (€ 314.572,41), escludendo i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. Questa diversa modalità di calcolo, secondo Open Clean, l’aveva ingiustamente collocata al quindicesimo posto anziché al primo. La SA aveva invece aggiudicato l’appalto alla società ESG S.r.l., che aveva proposto un ribasso del 100% sulla quota ribassabile, dopo la verifica di anomalia.
La Decisione dell’ANAC: Prevalenza della Chiarezza della Lex Specialis
L’ANAC ha respinto l’istanza di Open Clean S.r.l. L’Autorità ha definito la tesi dell’istante “infondata” e “totalmente sganciata dalla lex specialis di gara”. In primo luogo, l’ANAC ha esaminato il disciplinare di gara. Questo documento specificava in modo chiaro la composizione dell’importo totale del servizio. L’articolo 3 del disciplinare scomponeva l’importo complessivo. Precisava che i costi della manodopera, stimati dalla SA in € 825.088,34 (circa il 72,40% del totale), e gli oneri della sicurezza da interferenza (€ 1.966,89) non erano soggetti a ribasso.
Decisiva è risultata la previsione dell’art. 14 del disciplinare, rubricato “offerta economica”. Tale articolo imponeva, a pena di esclusione, di indicare il “ribasso percentuale da applicare all’elenco prezzi di cui al Calcolo della Spesa, al netto del costo della manodopera”. Lo stesso articolo, inoltre, richiamava l’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti). Ribadiva così la non ribassabilità dei costi della manodopera. Era fatta salva solo la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo derivasse da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi non penalizzanti per i lavoratori.
L’ANAC ha evidenziato come questa impostazione fosse stata confermata. Lo era sia dai chiarimenti resi dalla SA durante la gara, sia dalla struttura del modulo informatico per l’offerta economica. I chiarimenti specificavano che il “ribasso percentuale riguarda esclusivamente la parte eccedente il costo della manodopera”. È emerso, inoltre, un fatto significativo. La stessa Open Clean S.r.l., nella sua offerta, aveva indicato nel modulo l’importo di € 314.572,410 come “base d’asta” (ribassabile). Aveva poi indicato € 827.055,230 come “base d’asta non ribassabile” (somma dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza). Questa circostanza, secondo l’Autorità, smentiva la tesi dell’istante. Dimostrava, infatti, come anche quest’ultima avesse, almeno in fase di compilazione, correttamente identificato le quote.
Principi Giuridici Riaffermati: Interpretazione Stretta e Autoresponsabilità
Il parere dell’ANAC si basa su principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici. Innanzitutto, vige il principio della lex specialis. Le clausole del bando di gara, se chiare ed univoche, richiedono una stretta interpretazione. Non sono ammesse letture che non trovino giustificazione in un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Nel caso specifico, l’ANAC ha giudicato “inequivocabile” la volontà della SA. Questa era di limitare il ribasso alla sola quota al netto dei costi della manodopera. Un’interpretazione differente ex post, come quella avanzata dall’istante, costituirebbe un’inammissibile modifica delle regole di gara.
In secondo luogo, l’Autorità ha richiamato il principio di autoresponsabilità degli operatori economici. Agli operatori è richiesto un grado di diligenza e professionalità superiore alla media. Ciò implica il dovere di esaminare con particolare cura la documentazione di gara. Devono comprenderne appieno il contenuto. Errori interpretativi su clausole chiare non possono giustificare una successiva manipolazione delle regole o delle offerte. L’ANAC ha notato che tutti gli altri concorrenti avevano correttamente interpretato la lex specialis, presentando offerte coerenti.