TAR Toscana, sez. IV, 16 aprile 2025, n. 705
In un’offerta economica, il costo della manodopera non può essere incluso, nemmeno parzialmente, nelle spese generali.
Il TAR Toscana sottolinea che l’inclusione in questione, anche se parziale, non è una mera irregolarità, ma un vizio insanabile che conduce all’esclusione dalla procedura di gara.
Il Caso al Vaglio del TAR Toscana
Il caso specifico riguardava l’aggiudicazione di un appalto per la gestione di servizi educativi.
La società aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera inferiore rispetto alle stime della stazione appaltante, e in sede di giustificazioni aveva ammesso di aver calcolato alcune voci relative al personale come parte delle spese generali.
Le Ragioni della Decisione del TAR
Il TAR Toscana ha ritenuto illegittima questa modalità di calcolo dei costi dell’offerta.
I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’articolo 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 prescrive l’indicazione separata dei costi della manodopera, proprio per consentire alle stazioni appaltanti un controllo efficace sulla congruità di tali costi e sul rispetto dei contratti collettivi.
Inserire il costo della manodopera nelle spese generali, anche solo in parte, ostacola questo controllo e altera la parità di trattamento tra i concorrenti.
La sentenza ha anche precisato che non sono ammesse eccezioni a questo principio, nemmeno per particolari categorie di personale (come quello con funzioni direttive).