TAR Lazio, sez. II-quater, 2.5.2025 n. 8568
Nelle procedure di gara, l’impegno alla costituzione di un RTI non richiede necessariamente un atto formale precedente alla presentazione dell’offerta.
Il TAR Lazio, nella sentenza in esame, ha chiarito che tale impegno può essere desunto implicitamente dalla domanda di partecipazione alla gara.
La sentenza evidenzia come la volontà delle imprese di costituire un RTI possa emergere in modo univoco dalla loro condotta, senza necessità di una dichiarazione espressa.
Passaggi rilevanti della decisione
“Il Collegio ritiene invero che l’impegno della società ….. a conferire mandato speciale con rappresentanza alla ….. e di quest’ultima ad accettarlo, secondo quanto richiesto dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, si ricavi dal contenuto della domanda di partecipazione alla gara del RTI aggiudicatario (doc. n. 23 depositato dalla ricorrente il 28 novembre 2024). Tale domanda è stata infatti presentata congiuntamente dalle legali rappresentanti delle due società e dalle medesime sottoscritta digitalmente, con l’indicazione, in corrispondenza dei dati relativi all’individuazione di ciascun soggetto partecipante, della qualità di ‘impresa capogruppo della RTI costituenda per la …..e di ‘impresa mandante della RTI costituenda per la ….., emergendo, pertanto, in modo univoco la volontà di entrambi gli operatori economici di dar vita ad un raggruppamento nella rispettiva posizione di mandatario e mandante.“