TAR Lazio, sez. I-ter, 30.4.2025 n. 8477
Gli atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adottati nell’esercizio della funzione di vigilanza non hanno natura vincolante e non costituiscono provvedimenti precettivi che incidono direttamente sulla posizione giuridica delle parti.
Di conseguenza, tali atti non sono immediatamente impugnabili.
L’impugnabilità sorge solo quando le determinazioni dell’ANAC si traducono in un successivo provvedimento finale che incide concretamente sulla situazione giuridica delle parti.