Tribunale Ordinario di Napoli, sezione specializzata imprese, ordinanza 2.5.2025
PRINCIPI GIURIDICI
Clausola risolutiva espressa – Contratto di appalto pubblico – Effetti
La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è il patto con cui le parti convengono che il contratto si risolva di diritto al verificarsi di specifici inadempimenti da esse predeterminati, senza che sia necessaria una valutazione giudiziale sulla gravità degli stessi. L’effetto risolutorio si produce con la dichiarazione della parte non inadempiente di volersi avvalere della clausola.
Clausola risolutiva espressa – Validità – Condizioni – Specificità
Affinché la clausola risolutiva espressa inserita in un contratto di appalto pubblico sia valida ed efficace, è indispensabile che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto per l’inadempimento di obbligazioni specificamente indicate
Clausola risolutiva espressa – Nullità per indeterminatezza
Una clausola risolutiva espressa che si limita a un generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni del contratto, o ad un’ampia categoria di esse, senza specificare quali inadempimenti siano rilevanti, è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell’oggetto8. Tale genericità non consente di identificare con certezza i comportamenti che portano alla risoluzione automatica8, rimettendo di fatto la valutazione dell’importanza dell’inadempimento a una sola delle parti9….
Clausola risolutiva espressa – Nullità – Effetti
La risoluzione del contratto pubblico fondata su una clausola risolutiva espressa nulla è illegittima
SPIEGAZIONE
L’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, scaturisce dal ricorso d’urgenza presentato da una società (“Ricorrente”) contro una stazione appaltante (“Resistente”).
La controversia riguarda la legittimità della risoluzione di un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle opere a verde.
La Resistente aveva adottato un provvedimento con cui contestava presunti inadempimenti della Ricorrente ed ha dichiarato risolto il contratto invocando una clausola risolutiva espressa (Art. 26 del Contratto).
Tale provvedimento prevedeva anche l’esclusione della Ricorrente da future gare per presunta perdita del requisito di insussistenza di gravi illeciti professionali.
La Ricorrente aveva precedentemente impugnato il provvedimento al TAR, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’applicazione della clausola risolutiva espressa a favore del giudice civile, annullando però la parte relativa all’esclusione da future gare.
La Ricorrente ha quindi adito il Tribunale civile, contestando l’illegittimità e l’inefficacia della risoluzione.
Tra le argomentazioni principali, ha evidenziato che la Resistente aveva agito senza contraddittorio e un’istruttoria dettagliata, che la clausola risolutiva espressa invocata era nulla per genericità poiché si riferiva in modo generico a “tutte le obbligazioni” o a categorie ampie di esse, che non era stata seguita la procedura di risoluzione specifica prevista per i contratti pubblici dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, e che non erano state rispettate le procedure interne di contestazione.
La Ricorrente ha anche lamentato un grave pregiudizio imminente e irreparabile derivante non solo dalla perdita del contratto ma anche dal danno reputazionale e dal rischio di esclusione da future gare a seguito della risoluzione contestata e della potenziale segnalazione all’ANAC.
Ha chiesto quindi l’inibitoria di tutti gli effetti del provvedimento risolutorio, inclusa la cessazione del servizio, lo sgombero, l’escussione delle polizze fideiussorie e la segnalazione all’ANAC.
La Resistente si è difesa sostenendo la validità e la specificità della clausola risolutiva espressa, o in subordine, che il contratto si fosse risolto di diritto per mezzo di diffide ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c.
Ha affermato che il contraddittorio era stato garantito tramite verifiche e audit comunicati alla Ricorrente e ha contestato l’irreparabilità del pregiudizio.
Il Tribunale, esaminando la questione in sede cautelare d’urgenza, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Quanto al fumus boni iuris, il giudice ha analizzato la clausola risolutiva espressa (Art. 26) invocata dalla Resistente.
Ha richiamato i principi generali sulla validità della clausola ex art. 1456 c.c., sottolineando la necessità che faccia riferimento a specifiche obbligazioni.
Ha quindi applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera nulla per indeterminatezza una clausola che si riferisca genericamente alla violazione di tutte le obbligazioni o di ampie categorie.
Esaminando la formulazione della clausola in questione (“gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi inerenti alla funzione contrattuale”, “gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali“), il Tribunale ha ritenuto che fosse eccessivamente generica e non sufficientemente definita, mancando un puntuale riferimento a specifiche obbligazioni. Pertanto, ha dichiarato la nullità della clausola risolutiva espressa, concludendo che l’effetto risolutorio automatico previsto dall’articolo 1456 c.c. non poteva prodursi.
Di conseguenza, la risoluzione basata su tale clausola è stata ritenuta priva di fondamento giuridico51.
Il giudice ha inoltre escluso che la risoluzione potesse rientrare nell’esercizio dei poteri speciali previsti dal codice dei contratti pubblici (Art. 108 D.Lgs. 50/2016).
Ha rilevato che il provvedimento della Resistente aveva espressamente deciso di applicare la clausola risolutiva espressa e che non era stato seguito il procedimento specifico articolato previsto dall’articolo 108.
Ha notato che la stessa resistente aveva dichiarato di non ritenere necessario applicare tale norma55. Il Tribunale ha precisato che la procedura dell’articolo 108 è necessaria, in particolare, per ottenere gli effetti di diritto pubblico come l’esclusione da future gare15.
Infine, il Tribunale ha escluso l’operatività della risoluzione di diritto per diffida ad adempiere (Art. 1454 c.c.), sostenuta in via subordinata dalla Resistente.
Ha ritenuto che le comunicazioni inviate dalla Resistente alla Ricorrente non contenessero la manifestazione univoca della volontà risolutoria richiesta dall’articolo 1454 c.c., ma si limitassero a richieste di definizione delle criticità o a comunicazioni di riserva di avvalersi dell’effetto risolutivo (erroneamente ritenuto già verificato ex art. 1456 c.c.).
In sintesi, il Giudice ha concluso che, allo stato, il contratto di appalto non si era legittimamente risolto e che la risoluzione potrebbe avvenire solo tramite un rituale procedimento ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 o tramite azione ordinaria giudiziale ex art. 1453 c.c.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che il pregiudizio lamentato dalla Ricorrente trascendesse la mera dimensione patrimoniale.
Ha evidenziato che la risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento e la conseguente potenziale segnalazione all’ANAC incidono direttamente sulla reputazione professionale dell’impresa e sulla sua capacità di partecipare a future gare pubbliche.
Questo danno non è facilmente risarcibile per equivalente e compromette la “chance” partecipativa, assumendo un carattere di imminenza e irreparabilità.
Sulla base di queste motivazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare, ordinando alla Resistente di astenersi dall’avvalersi di qualsiasi effetto del provvedimento di risoluzione.
In particolare, ha inibito alla Resistente di disporre la cessazione dell’esecuzione del servizio, lo sgombero delle aree, l’escussione delle polizze fideiussorie, e ha ordinato di sospendere la segnalazione della risoluzione all’ANAC.
La Resistente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali.