Progetto su pari opportunità essenziale in offerta tecnica. L’omissione è causa di esclusione

Se manca il progetto su impiego giovanile e di genere richiesto dalla lex specialis nell’offerta tecnica, l’esclusione è legittima. Il soccorso istruttorio non può sanare tale mancanza.

La vicenda: esclusione per mancato progetto su quote di genere e giovanili

Una società è stata esclusa da una gara del Comune di Taranto. Il motivo? Non aveva allegato alla sua offerta tecnica il progetto richiesto. Questo progetto doveva illustrare “le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere”. L’articolo 16, lettera e), del disciplinare di gara lo esigeva chiaramente. La sanzione prevista era l’esclusione.

La stazione appaltante aveva attivato un soccorso istruttorio procedimentale. Questo serviva per chiedere chiarimenti. Tuttavia, ha poi ritenuto il documento prodotto dalla società come un elemento ex novo. Ha considerato tale documento esorbitante rispetto ai limiti del soccorso istruttorio. Quindi, ha confermato l’esclusione perché la mancanza non era sanabile.

La società ha impugnato il provvedimento. Sosteneva, tra l’altro, di possedere certificazioni importanti. Citava la UNI PDR 125:2022 (Parità di Genere) e la SA 8000 (Responsabilità Sociale d’Impresa). Secondo la società, queste erano sufficienti a dimostrare l’impegno richiesto. Riteneva inoltre che l’omissione fosse sanabile tramite soccorso istruttorio. Affermava che non si trattava di un elemento essenziale dell’offerta tecnica.

La decisione del TAR Puglia: offerta tecnica incompleta, esclusione legittima

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso. Ha quindi ritenuto legittima l’esclusione disposta dal Comune di Taranto.

I Principi Giuridici Affermati:

  1. Vincolatività della Lex Specialis: Il disciplinare di gara era chiaro. L’art. 16, lett. e), imponeva, “a pena di esclusione”, che l’offerta tecnica contenesse il progetto. Questo doveva dettagliare le modalità per attuare le pari opportunità giovanili e di genere. Tale previsione è in linea con la normativa primaria (D.Lgs. 36/2023, art. 57 e art. 102 c.2). Questa normativa chiede alle stazioni appaltanti di inserire clausole sociali. Gli operatori, a loro volta, devono indicare nell’offerta come intendono adempiere.
  2. Insanabilità dell’Offerta Tecnica Incompleta: Il TAR ha chiarito un punto importante. Il progetto richiesto era un elemento costitutivo dell’offerta tecnica. L’articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è esplicito. Esclude la possibilità di sanare o integrare elementi dell’offerta tecnica o economica con il soccorso istruttorio. Il soccorso attivato era “procedimentale” (art. 101, c.3). Serviva a chiedere chiarimenti, non a integrare documenti essenziali mancanti.
  3. Irrilevanza di Certificazioni Generiche di Fronte a Richieste Specifiche: La società ricorrente aveva menzionato il possesso di certificazioni. Tuttavia, il Collegio ha notato che non erano state prodotte in gara. Inoltre, la UNI PDR 125:2022 poteva coprire la parità di genere. Ma la SA 8000:2014 non era specifica per la parità generazionale (occupazione giovanile). Quest’ultima era espressamente richiesta. Quindi, le certificazioni non potevano sostituire il progetto dettagliato. La lex specialis lo esigeva per illustrare le “concrete modalità” per entrambe le quote.
  4. Documentazione Tardiva Inammissibile: La Rangers S.r.l. ha prodotto documentazione in risposta al soccorso istruttorio. Questa si concentrava sulla parità di genere, tralasciando l’aspetto generazionale. È stata considerata un’inammissibile modifica ex post dell’offerta. L’offerta originale era carente su un punto specifico richiesto a pena di esclusione.

Il TAR ha quindi confermato la decisione. L’omessa allegazione del progetto specifico era una carenza dell’offerta tecnica. La lex specialis sanzionava espressamente tale mancanza con l’esclusione. Questa omissione non era sanabile.

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