Cons. Stato, sez. III, 16.4.2025 n. 3282
La regolarità fiscale di un’impresa partecipante a una gara va valutata nella sua sostanza,.
L’Amministrazione non deve limitarsi al mero dato formale delle certificazioni rilasciate dall’ente tributario.
In particolare, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di una società che era stata esclusa da una gara per presunte irregolarità fiscali, rilevando che, in realtà, i debiti tributari contestati erano già stati saldati, ma non risultavano tali a causa di un mancato aggiornamento delle banche dati dell’amministrazione finanziaria.
La sentenza afferma, quindi, che non si può penalizzare un’impresa per le inefficienze della Pubblica Amministrazione, e che la verifica della regolarità fiscale deve mirare ad accertare l’effettiva assenza di debiti, anche al di là delle risultanze “ufficiali” dei certificati.