Revoca in autotutela del bando di gara e sopravvenienze normative

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9169 del 13 maggio 2025, ha affermato la legittimità dell’operato di una Pubblica Amministrazione (nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate) che revoca in autotutela un bando di gara, anche ad aggiudicazione avvenuta, a seguito di sopravvenienze normative (intese anche come pareri tecnici) che incidono sull’interesse pubblico originario.

Il Caso:

L’Agenzia delle Entrate aveva indetto una gara per l’affidamento di servizi di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica per diversi suoi immobili.

Successivamente all’aggiudicazione di alcuni lotti, l’Agenzia ha revocato l’intero bando.

La decisione è scaturita da una nuova metodologia introdotta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, applicata agli immobili oggetto della gara, rendeva non più obbligatoria l’acquisizione di tali servizi.

Di conseguenza, l’Amministrazione ha ritenuto che l’impegno di spesa previsto non fosse più giustificato, in un’ottica di oculata gestione del denaro pubblico e rispetto dei principi di efficienza ed economicità.  

Il Principio Espresso dal TAR:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dalle società aggiudicatarie, ritenendo legittima la revoca del bando.

Secondo il TAR, è ragionevole che un’Amministrazione rivaluti l’interesse pubblico a seguito di nuove indicazioni provenienti da organi tecnici qualificati (come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).  

In particolare, il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione non può ignorare sopravvenienze normative o tecniche che modifichino la necessità o l’utilità delle prestazioni oggetto di gara, soprattutto quando non sono ancora stati stipulati i contratti.

La decisione di revoca, se correttamente motivata dalla necessità di adeguare l’azione amministrativa all’interesse pubblico concreto e attuale, e nel rispetto dei principi di efficienza e economicità, è da considerarsi legittima ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990.  

In Sintesi:

La sentenza conferma che una Pubblica Amministrazione ha il potere (e in certi casi il dovere) di ritirare un bando di gara qualora nuove circostanze di fatto o di diritto – come un parere tecnico che ne ridimensioni la necessità – comportino una riconsiderazione dell’originario interesse pubblico, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche

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