Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI): Specificazione delle parti del servizio e DGUE

Nelle procedure di gara che coinvolgono raggruppamenti è necessaria la dichiarazione delle parti del servizio, lavoro o fornitura che saranno eseguite da ciascun componente.

Il TAR Lazio, nella sentenza sopra indicata, chiarisce che tale specificazione non richiede una forma particolare.

Essa può essere validamente inserita nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del singolo componente del RTI.

La sentenza stabilisce, inoltre, che è legittimo per ciascun componente del RTI dichiarare la propria parte di servizio.

Ciò senza alcun obbligo di dichiarare anche quelle degli altri coomponenti.

L’unica condizione è che le dichiarazioni siano congruenti tra loro.

La mancanza di congruenza, invece, può portare all’esclusione del RTI.

Passaggi rilevanti della decisione

  • nel campo destinato alla “descrizione del ruolo dell’operatore economico nell’offerta”, presente nel quadro di ciascun DGUE relativo alle “informazioni sull’operatore economico”, la …..e la …..hanno riportato le diciture, rispettivamente, “Gestione economica e amministrativa” (doc. n. 24) e “Gestione operativa della caffetteria” (doc. n. 25), in tal modo rendendo dichiarazioni che, per quanto distinte, sono pienamente coerenti tra loro e danno conto in termini sufficientemente precisi dell’accordo raggiunto sulla ripartizione dei compiti”  
  • Non si ravvisa, dunque, nella fattispecie all’esame quella situazione di “effettiva ed insanabile incertezza sulla suddivisione delle rispettive prestazioni all’interno del raggruppamento” che solo può comportare, secondo quanto affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 16 dicembre 2024, n. 4121) l’esclusione dei concorrenti, né, tanto meno è stato dedotto alcunché in ordine al connesso profilo della dimostrazione della qualificazione allo svolgimento dei servizi oggetto di gara

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