Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza 30.12.2024 n. 35053
Secondo la Suprema Corte, se un’impresa appaltatrice è autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare lavori in subappalto, il contratto è valido anche se i lavori eseguiti dal subappaltatore eccedono quanto inizialmente previsto nell’autorizzazione.
La chiave di questa decisione risiede nella finalità della norma penale (art. 21 della legge n. 646 del 1982) che disciplina il subappalto: essa mira principalmente a garantire la qualità soggettiva del subappaltatore e a prevenire infiltrazioni criminali, non a limitare rigidamente l’oggetto del subappalto.
Pertanto, la norma imperativa rende nullo il contratto di subappalto non autorizzato e non anche le sue modifiche non autorizzate che non mutano il contraente.
In altre parole, l’autorizzazione si concentra sull’idoneità dell’impresa subappaltatrice e non sui limiti oggettivi.