Sentenza TAR Lazio n. 9151/2025: Annullato parzialmente il regolamento ANAC sul casellario informatico dei contratti pubblici per violazione del contraddittorio

Con la sentenza n. 9151 del 13 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato l’illegittimità parziale della delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023, che disciplina la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici.

La sentenza sottolinea come il regolamento, nella sua attuale formulazione, leda i principi fondamentali del contraddittorio e della corretta azione amministrativa.

Punti chiave della sentenza:

  1. Violazione del diritto al contraddittorio: Il TAR ha rilevato che il regolamento ANAC non prevede alcuna fase di contraddittorio con l’operatore economico prima dell’iscrizione di informazioni nel casellario informatico. Questo, secondo i giudici, impedisce alle imprese di difendersi e presentare le proprie ragioni.
  2. Funzione di filtro dell’ANAC: La sentenza sottolinea che l’ANAC non può limitarsi a registrare passivamente le segnalazioni delle stazioni appaltanti, ma deve esercitare un controllo e valutare la fondatezza delle stesse prima di procedere all’annotazione. Tale funzione di controllo è essenziale per garantire la correttezza e l’affidabilità delle informazioni contenute nel casellario.
  3. Tutela del diritto ad una buona amministrazione: Viene richiamato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantisce il diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima dell’adozione di decisioni che la riguardano.
  4. Responsabilità dell’ANAC, non delle stazioni appaltanti: Il TAR ha chiarito che la responsabilità della veridicità e dell’aggiornamento dei dati nel casellario spetta all’ANAC e non può essere delegata alle stazioni appaltanti.
  5. Necessario procedimento partecipativo: Anche l’attività di annotazione nel casellario, pur avendo natura dichiarativa, deve rispettare i principi del contraddittorio e della partecipazione procedimentale. La digitalizzazione non può giustificare la soppressione di tali garanzie.

Conseguenze della decisione:

L’ANAC dovrà rivedere il regolamento sul casellario informatico, introducendo procedure che garantiscano il diritto al contraddittorio, la valutazione autonoma delle segnalazioni e la motivazione delle decisioni di iscrizione o archiviazione.

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