TAR Lazio, sez. V-ter, 2 maggio 2025, n. 8540
In tema di appalti pubblici, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è utilizzabile l’esperienza pregressa maturata da un concorrente quale socio fondatore di altra società.
Ciò a condizione che il concorrente dimostri di poter effettivamente disporre delle risorse professionali che hanno materialmente eseguito le prestazioni oggetto di detta esperienza pregressa per l’esecuzione del contratto in gara.
Pertanto, non costituisce dichiarazione mendace rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara la condotta del concorrente che, nel dichiarare la propria esperienza pregressa, faccia riferimento all’attività svolta da altra società di cui era socio fondatore, indicando nel proprio gruppo di lavoro professionisti che avevano collaborato nell’esecuzione della pregressa indagine.
Inoltre, non è necessario che sussista un rapporto di lavoro subordinato tra il concorrente e tali professionisti, essendo sufficiente che sia dimostrata la sussistenza di un valido titolo giuridico che consenta al concorrente di avvalersi della loro opera